ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE
Membro della Fédération Européenne des Associations de Guides
Touristiques
AL DIPARTIMENTO delle POLITICHE COMUNITARIE, Ministro Ronchi
AL DIPARTIMENTO TURISMO, Ministro Brambilla
In data 28 novembre 2009, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale Guide Turistiche, associazione professionale di categoria, costituita da guide turistiche appartenenti a vari sindacati, associazioni e organizzazioni di categoria operanti in Italia, ha approvato la seguente
MOZIONE:
LE GUIDE TURISTICHE ITALIANE
DICONO
NO ALLA REVISIONE DELLA PROFESSIONE
DI GUIDA TURISTICA NEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE,
NO ALL’ISTITUZIONE DELLA GUIDA NAZIONALE,
NO ALL’IMPOVERIMENTO CULTURALE
1) Per le disposizioni europee, la professione di guida turistica ricade sotto
la Direttiva 2005/36/CE, che ha regolamentato il diritto di stabilimento e la
libera prestazione di servizi dei professionisti. Tali disposizioni sono fatte
salve dalla Direttiva 2006/123/CE nei cui articoli non vi è alcun riferimento
alle guide turistiche.
2) La professione di guida turistica, in Italia, non è più soggetta ad
“autorizzazioni”, abrogate con leggi dello Stato (Lg 40/2007), pertanto non è
più soggetta al “regime delle autorizzazioni” di cui agli art. 9/13 della
Direttiva 2006/123/CE, bensì a quello delle
abilitazioni, ossia al rispetto
dei “requisiti” previsti dalla legislazione nazionale per l’accesso alla
professione, come è stato chiarito nel Tavolo Tecnico con le Associazioni di
Categoria, presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie.
3) La Comunicazione del Parlamento Europeo del 19-10-07 (nella risposta alla
Petizione 0086/2007), ha affermato che ogni Stato membro è libero di
disciplinare a propria discrezione l’esercizio della professione riguardo agli
ambiti territoriali, che la vigente
legislazione italiana non viola il diritto dell’Unione Europea.
4) E’ impossibile, dal punto di vista tecnico e culturale, che in Italia una
guida turistica possa condurre visite guidate su tutto il territorio nazionale,
che possiede centinaia di migliaia di beni censiti. Le visite sarebbero
generiche e superficiali e priverebbero il visitatore del diritto ad una
corretta divulgazione del patrimonio culturale italiano.
5) La “specificità di area” geografico-culturale è caratteristica
imprescindibile dell’esercizio della professione di guida turistica. La
“competenza” territoriale, comprovata tramite esame di abilitazione, cosa
diversa dall’autorizzazione di cui parla la Sentenza della Corte Costituzionale
n° 271/09, non viola il principio della libera prestazione dei servizi, di cui
agli articoli 49 e 50 del Trattato CEE.
6) In nome di una categoria cosmopolita, l’Assemblea dei Soci è contraria a
qualsiasi acquiescenza alle richieste di modifica delle modalità di esercizio
della professione di guida turistica, iniziate nei confronti dello Stato
italiano nel 1986 e perpetuate nel corso del tempo, su input di Tour Operator
europei aventi interesse economico a confondere la professione di guida
turistica con quella di accompagnatore turistico, professioni diverse per
oggetto e compiti professionali.
1) Che, nel
Decreto di recepimento della Direttiva Europea 2006/123/CE, non sia
incluso alcun riferimento specifico alle Guide Turistiche, perché non
c’è nessun riferimento negli articoli del testo europeo della Direttiva
stessa
2) Successivamente venga approvata in
tempi brevi una Legge nazionale sulla professione Guida Turistica che
dia delle linee guida unitarie alle Regioni.
3) Che qualsiasi estensione territoriale dell’abilitazione di Guida
Turistica sia conseguente ad un esame di abilitazione che verifichi
accuratamente il possesso dei “requisiti professionali” e della
“formazione specifica” che sono indissolubilmente legati al territorio.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GUIDE TURISTICHE
IL PRESIDENTE DELL’ANGT
Marcella Bagnasco
Allo stato di mobilitazione della categoria hanno aderito le seguenti organizzazioni: A.N.G.T.; Confesercenti-Federagit; Sindacato Nazionale Guide Turistiche; Fisascat-Cisl; Uil-Tucs; Cgil-Filcams;